LE ATTIVITA' DELL'INVESTIGATORE

Il D.M. n. 269/2010 ha disciplinato le singole attività che sono consentite ai titolari di licenza di investigazioni (o di informazioni commerciali). Peraltro, va precisato che, ancorché si tratti di unico titolo autorizzatorio, in esso vanno specificati i singoli ambiti di attività che si intende effettuare.
In particolare, si distinguono:

a) INVESTIGAZIONI PRIVATE;

a.1) ATTIVITA' DI INDAGINE IN AMBITO PRIVATO, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, ANCHE PER LA TUTELA DI UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIALE, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti FAMILIARE, MATRIMONIALE, PATRIMONIALE, RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE;

a.2) ATTIVITA' DI INDAGINE IN AMBITO AZIENDALE, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati, volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche PER LA TUTELA DI UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA, che possono riguardare, tra l'altro: AZIONI ILLECITE DA PARTE DEL PRESTATORE DI LAVORO, INFEDELTA' PROFESSIONALE, TUTELA DEL PATRIMONIO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, TUTELA DI MARCHI E BREVETTI, CONCORRENZA SLEALE, CONTRAFFAZIONI DI PRODOTTI;

a3) ATTIVITA' DI INDAGINE IN AMBITO COMMERCIALE, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati, volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinao, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente (c.d. ANTITACCHEGGIO INVESTIGATIVO);

a.4) ATTIVITA' DI INDAGINE IN AMBITO ASSICURATIVO, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche PER LA TUTELA DI UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA, in materia di: DINAMICA DEI SINISTRI, RESPONSABILITA' PROFESSIONALE, RISARCIMENTI SUL LAVORO, CONTRASTO DEI TENTATIVI DI FRODE IN DANNO DELLE SOCIETA' DI ASSICURAZIONI;

a.5) ATTIVITA' DI INDAGINE DIFENSIVA, volta all'individuazione di ekementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'art. 327 bis del medesimo codice;

a.6) ATTIVITA' PREVISTE DA LEGGI SPECIALI O DECRETI MINISTERIALI, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

b) INFORMAZIONI COMMERCIALI:

b.1) ATTIVITA', richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti abche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.