L'INVESTIGATORE PRIVATO

La professione di INVESTIGATORE PRIVATO è prevista e disciplinata, principalmente, dagli articoli del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (t.u.l.p.s. - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773), dal relativo Regolamento d'esecuzione (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635) e dal recente Decreto Ministeriale n. 269/2010 (entrato in vigore in data 16 marzo 2011), oltre che dalle disposizioni del codice di procedura penale e da quelle di coordinamento e attuazione del medesimo codice, limitatamente all'ambito delle c.d. 'investigazioni penali'.
In particolare, l'art. 134 t.u.l.p.s. stabilisce, al primo comma, che: "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati ... di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati".
Il successivo Regolamento di Esecuzione del t.u.l.p.s., agli artt. 257 bis e segg., disciplina le modalità di richiesta e di rilascio della licenza prefettizia, mentre, il D.M. n. 269/2010, che ha costituito una svolta epocale nell'attività di investigatore privato, individua i nuovi ambiti di  esercizio della professione, prevedendo innovative e specifiche aree di investigazioni:
a.1) INVESTIGAZIONI IN AMBITO PRIVATO;
a.2) INVESTIGAZIONI IN AMBITO AZIENDALE;
a.3) INDAGINI IN AMBITO COMMERCIALE;
a.4) INDAGINI IN AMBITO ASSICURATIVO;
a.5) INDAGINI DIFENSIVE /(ex art. 222 disp. coord. e att. c.p.p..);
a.6) ATTIVITA' PREVISTE DA LEGGI SPECIALI O DECRETI MINISTERIALI ...;
a.7) INFORMAZIONI COMMERCIALI.
Per lo svolgimento di ciascuna attività è necessario che la licenza contenga espressamente la relativa autorizzazione a svolgere le singole indagini sopra elencate.
Inoltre, il medesimo Decreto Min.le, prescrive il titolo di studio (laurea triennale) necessario per il rilascio della licenza, nonchè il sistema delle cauzioni (€ 20.000,00 base) a garanzia del regolare svolgimento dell'attività medesima.
Infine, sono state definitivamente delineate tutte le attività  che, legittimamente, possono essere svolte dall'investigatore privato (appostamenti, pedinamenti, riprese video-filmate, utilizzo di localizzatori GPS...)
Tutti i risultati delle indagini svolte costituiscono supporto per la 'difesa di un diritto in sede giudiziale'.


SOLO CHI E' AUTORIZZATO PUO' FORNIRE GARANZIE DI SERIETA' E PROFESSIONALITA'